18 Aprile 2024

Quella del Tribunale di Nola è una sentenza che rischia di rendere ancor più aspra (e imprevedibile) la “guerra dell’acqua” che vede in prima linea comitati civici, associazioni ambientaliste e consumatori contro il gestore unico dell’Ato3.

Il giudice Federica Girfatti della II sezione civile ha infatti rigettato in toto il ricorso d’urgenza ex art. 700 presentato da un cittadino della città bruniana – A. M. – contro l’interruzione del servizio avvenuta in data 19 novembre 2014 stabilendo che non c’è illegittimità da parte della Gori nella sospensione del servizio idrico e nella rimozione dei contatori a fronte del mancato pagamento delle bollette.

Il 17 dicembre 2014, lo stesso giudice Girfatti aveva stabilito inaudita altera parte (senza cioè che la Gori potesse argomentare la propria posizione) l’immediato riallaccio della fornitura ma a seguito dell’udienza del 26 febbraio scorso, il magistrato ha accolto la tesi dell’Azienda non solo revocando il proprio precedente provvedimento a favore del cliente ma smentendo pure il “periculum di un danno grave e irreparabile alla salute” prospettato da A. M.

E’ emerso infatti che il cliente aveva accumulato un debito di oltre 6mila euro, e che – a fronte della diffida ad adempiere inviata ai sensi del regolamento del servizio idrico – non ha contestato la messa in mora né ha richiesto una rateizzazione.

Comportamenti che hanno indotto il giudice a stigmatizzarne l’inerzia e a ritenere “inverosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza, a presindere da una espressa messa in mora da parte della Gori, di godere di forniture di acqua senza pagarne il corrispettivo”, come si legge nell’ordinanza depositata in cancelleria il 10 marzo scorso.

Per il giudice, dunque, “l’inadempimento del cliente legittima la sospensione del servizio” anche e soprattutto alla luce del combinato disposto degli art. 1460 e 1461 del c.c. che riconosce “la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta ove sussista evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente”. Ovvero, in questo caso, del cliente.

Quanto alla rimozione del contatore, il Tribunale ne decreta la legittimità risultando “evidente che i dipendenti della Gori ben possono intervenire sul contatore di sua proprietà”.

Il giudice non ha riconosciuto nemmeno la ipotizzata irreparabilità del danno, riformando così la precedente decisione del 17 dicembre scorso, perché il cliente non ha portato a supporto di questa tesi alcuna prova né alcun certificato medico.

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